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FONDI DI GARANZIA
FONDO ANTIUSURA
Con la Legge 7 marzo 1996 n. 108 è stato istituito presso il Ministero del Tesoro il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura” per favorire la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese con una situazione finanziaria a rischio.
La disposizione prevede che i confidi “costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80% le banche che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle PMI a elevato rischio finanziario…” (cfr. L 108/96) con l’obiettivo di prevenire il ricorso all’usura.
Confidi Province Lombarde ha costituito un Fondo Rischi per sostenere le imprese che si trovano in difficoltà di natura finanziaria e ha attivato delle convenzioni con alcune banche sensibili al problema.
Le imprese beneficiarie – sono escluse persone fisiche - possono ottenere garanzie fino al 80% del finanziamento. I finanziamenti sono restituibili fino a 60 mesi, per un importo massimo di 100.000 euro.
Banche aderenti
- Banca di Legnano
- Banca Popolare di Milano
- Banca Popolare Commercio & Industria
- Banca Popolare di Bergamo
- Banca Regionale Europea
- Cassa di Risparmio di Parma
- Sanpaolo IMI
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Istituito presso il Mediocredito Centrale con la Legge n. 662/96 , il Fondo Centrale opera a favore delle PMI attraverso 3 tipologie di garanzia:
- Garanzia diretta per le operazioni finanziarie di banche, intermediari finanziari, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.
- Controgaranzia per i Confidi e altri consorzi di garanzia collettiva.
- Co-garanzia per i soggetti finanziatori, congiuntamente ai Confidi ed ad altri fondi di garanzia o al Fondo Europeo per gli Investimenti.
Confidi Province Lombarde utilizza la controgaranzia del Fondo Centrale per le richieste di finanziamento con le seguenti caratteristiche:
- Finanziamenti a medio/lungo termine (durata: min. 18 mesi, max 10 anni) per investimenti materiali e immateriali.
- Prestiti partecipativi per investimenti (durata: min. 18 mesi, max 10 anni) la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata e da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata.
- Partecipazioni di minoranza (durata: max 10 anni) nel capitale di rischio di PMI costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa.
- Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis", sono ammissibili all’intervento del Fondo tutte le altre operazioni finanziarie, compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento.
La controgaranzia del Fondo è pari al 90% della garanzia del richiedente ovvero nel caso di Confidi il 45% del valore dell’operazione di finanziamento.
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